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Il Welfare in azienda

Il Welfare in azienda, PCA Broker
Il Welfare in azienda, PCA Broker

 IL WELFARE IN AZIENDA: COSA E COME CAMBIA

Il welfare aziendale cambia: l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto significative novità, con per fornire alcuni importanti chiarimenti circa le disposizioni introdotte in materia di Premi di Risultato e Welfare Aziendale negli ultimi anni.

IL PRINCIPIO 

Alla base di tutto, l’Agenzia delle Entrate opera un chiarimento fondamentale, ovvero la distinzione netta tra indicatori che determinano la detassazione del premio di risultato e indicatori che ne determinano la quantificazione. Questo consente di prevedere diversi indicatori incrementali, anche tra loro alternativi, posti come un “cancello” in modo da determinare la detassazione di tutto il premio. Questi indicatori, quindi, non influenzano la quantificazione dell’importo del premio, ma solo la sua detassazione. Il testo interpretativo inoltre apre ai premi di risultato differenziati per dipendenti sulla base di criteri di valorizzazione della performance individuale (fermi restando i risultati incrementali aziendali necessari per detassare il premio) e a importi di premi di risultato parametrati sulla retribuzione annua lorda (Ral) dei dipendenti o in ragione dell’appartenenza di questi ultimi a una determinata area o settore aziendale.

LE NOVITÀ

Le principali novità riguardano:

  • la detassabilità del premio di risultato (o produttività)
  • la diversificazione dei premi
  • la cassa sanitaria (integrativa e di non autosufficienza).

In generale, è bene ricordare che le regole sui premi di risultato consentono di costruire un piano altamente modulare, vincolando l’erogazione delle somme al raggiungimento di uno o più obiettivi correlati tra loro oppure indipendenti. In pratica si può avere un sistema di incentivazione tarato su misura delle caratteristiche della singola azienda.

Ora, sulla scorta di quanto tracciato a partire dalla Legge di Stabilità 2016, la Circolare chiarisce che, se richiesto dal lavoratore, il vantaggio fiscale correlato al premio può essere convertito in benefit e misure di welfare con l’applicazione dell’imposta sostitutiva IRPEF del 10%.

COME CONVERTIRE IL PREMIO IN BENEFICI  

La possibilità di ottenere tali benefici sono legate a due fattori:

  1. Il primo, riguarda l’importo del premio, che non può superare i 3.000 euro, per arrivare a 4.000 euro solo a condizione che le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Tale possibilità, però, è limitata ai contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i successivi, e per effetto del D.L. n. 50/2017, l’innalzamento del limite che può essere agevolato si trasforma in una riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo di 800 euro.
  2. Il secondo,riguarda il reddito del dipendente, che nell’anno precedente non deve aver superato gli 80 mila euro (con riferimento esclusivo al reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva).

I premi di risultato, in base alla Legge di Bilancio 2017, si possono convertire in benefit anche per l’anno in corso, con la possibilità di estenderli al nucleo familiare. Ad eccezione dei prestiti, altri benefit concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (i veicoli aziendali, i viaggi ferroviari e la locazione, l’uso o il comodato di fabbricati).

CU TARDIVA? NESSUNA SANZIONE

Per quanto riguarda il lavoro dipendente, la Circolare ha illustrato le modifiche apportate, dalla Legge di Stabilità 2017 e dal D.L. 50/2017, alla detassazione dei premi di risultato e al welfare aziendale per i titolari di reddito di lavoro dipendente. In particolare, il documento di prassi ha chiarito che non è prevista nessuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all’Agenzia delle entrate una nuova CU nei casi di verifica del raggiungimento dell’obiettivo successiva al conguaglio delle ritenute. Grazie alla CU tardiva, l’imposta sostitutiva potrà essere applicata dal lavoratore anche sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a tassazione ordinaria, in sede di dichiarazione dei redditi.

IL PREMIO DI RISULTATO E LA PREVIDENZA

Quando il premio di risultato, sempre su scelta del dipendente, viene erogato sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare, con importi in natura che non superano il valore massimo di 8.164,57 euro, esso non partecipa alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Quale ulteriore misura di favore, è previsto che l’esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non abbia effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica. I contributi in esame sono inoltre deducibili dalla base imponibile.

IL PREMIO DI RISULTATO E LA SANITÀ

Sempre in virtù della Legge di Stabilità 2016, il premio di risultato può essere destinato alla sanità integrativa, cioè sostituito da contributi sanitari alle casse aventi fine assistenziale. Il limite di deducibilità è innalzato fino a 6.615,20 euro (3.615,20 euro di base più 3.000 euro potenziali del premio di risultato). In questo ambito, è previsto il rispetto del principio di mutualità. In altre parole, le casse e i fondi sanitari che prevedono prestazioni di un valore mai superiore agli importi versati dei lavoratori, non rispettando a pieno il principio di mutualità, non danno diritto al pieno favore fiscale.

Dalla tassazione non rientrano gli importi per assicurare il dipendente contro i rischi di gravi malattie o di non autosufficienza (Long Term Care e Dread Disease). Si tratta di una estensione rispetto alle attuali norme che per le polizze sanitarie prevedono l’esenzione fino a 3.615,20 euro, tetto che rimane per le polizze generiche ma non per quella relative alla non autosufficienza e malattie gravi.

PCA da sempre attenta alle evoluzioni normative e all’innovazione, ha sviluppato una piattaforma digitale per la gestione dei programmi di Welfare Aziendale e di Flexible Benefit.

La piattaforma digitale PCA My Welfare rappresenta una soluzione innovativa, che ha l’obiettivo di rafforzare la relazione di fiducia tra l’Impresa nostra Cliente e i propri dipendenti, sostenendone il reddito e migliorandone il worklife balance; consentendo inoltre di attuare strategie di talent management, finalizzate a valorizzare le migliori risorse umane aziendali, aumentandone soddisfazione, motivazioni e produttività.

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