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Operatori sanitari: nuovi vantaggi per l’assicurazione

Personale sanitario: la nuova assicurazione professionale - PCA Consultative Broker
Personale sanitario: la nuova assicurazione professionale - PCA Consultative Broker

La sanità e la salute restano al centro dell’attenzione pubblica – anche per PCA, che segue l’evoluzione delle normative del settore per formulare strategie e servizio dedicati.

L’ASSICURAZIONE PER IL PERSONALE SANITARIO

Dato il pesante aumento di criticità nelle patologie in atto e anche per il notevole stress a cui sono sottoposte le strutture sanitarie – e dunque il personale sanitario – l’assicurazione professionale è diventata un importante scudo. In generale, l’assicurazione RC Professionale è la polizza assicurativa multirischio volta alla tutela della Responsabilità Civile dell’assicurato, indennizzandolo da eventuali richieste di risarcimento avanzate nei suoi riguardi, per danni che dovesse colposamente causare a terzi, in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa. Nel settore sanitario, stipulare una polizza RC Professionale per un professionista medico pubblico, oltre ad essere un obbligo di legge, è prima di tutto un modo per affrontare più serenamente il proprio lavoro, senza la preoccupazione che un errore possa influire sulla vita professionale o diventare un onere economico difficile da gestire.

NON SOLO MEDICI ASSICURATI

Infatti dal 15 agosto 2014 per i medici iscritti all’Albo era entrato in vigore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale, secondo il DPR 137/2012. Tale vincolo è stato ribadito dalla cosiddetta “Legge Gelli” che ha esteso l’obbligo anche a tutte le altre professioni sanitarie. La polizza RC Professionale nasce per proteggere l’operatore sanitario che vuole mantenere integro il suo patrimonio personale dalle eventuali richieste di risarcimento dei pazienti. Il medico è tutelato anche nel caso in cui l’azienda ospedaliera a cui presta la propria opera si rivalga contro di lui, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi. Le perdite patrimoniali possono derivare da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività professionale.

L’AZIONE DIRETTA

L’entrata in vigore del regolamento renderà definitivamente e immediatamente cogente l’obbligo di assicurazione previsto dalla legge Gelli e, soprattutto, renderà finalmente operativo il regime dell’azione diretta prevista dall’art. 12 della legge 24/2017, azione che consentirà in futuro ai danneggiati di rivolgersi direttamente alle compagnie assicuratrici, al pari di ciò che avviene nella RC auto.

L’intesa, raggiunta lo scorso 9 febbraio in Conferenza Stato Regioni, ha dato via libera definitiva al regolamento Ministeriale che, previsto dall’art. 10 comma 6 della legge 24/2017, stabilisce i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie.

Sul versante assicurativo, l’entrata in vigore del regolamento renderà definitivamente e immediatamente cogente l’obbligo di assicurazione previsto dalla legge Gelli e, soprattutto, renderà finalmente operativo il regime dell’azione diretta prevista dall’art. 12 della legge 24/2017 (azione che consentirà in futuro ai danneggiati di rivolgersi direttamente alle compagnie assicuratrici, al pari di ciò che avviene nella RC auto).

Tali primi effetti si verificheranno subito, anche se le imprese assicurative disporranno di 24 mesi per adeguare i propri contratti ai contenuti minimi indicati nel decreto. Bisogna precisare che l’azione diretta riguarda l’assicuratore della struttura e del medico che intrattiene rapporti contrattali diretti e personali con i suoi pazienti; dunque ciò esclude l’assicuratore del professionista c.d. “strutturato” (cioè che presta la propria attività per la struttura).

IL MODELLO DI UNA POLIZZA RC PROFESSIONALE “ALL RISKS”

La formula ideale per la polizza RC Professionale “all risks” per i medici potrebbe coprire:

  • colpa lieve e colpa grave
  • responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale
  • dolo dei dipendenti/collaboratori
  • violazione della privacy
  • danni e perdite patrimoniali
  • perdita documenti e valori
  • vizio di assunzione del consenso informato
  • conduzione dello studio
  • spese legali

 

Bisogna tenere in considerazione anche la retroattività, che è una condizione che permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di assicurazione, ma relative ad eventi occorsi negli anni precedenti. Per proteggersi dalle richieste di risarcimento arrivate dopo la chiusura dell’attività o professione, esiste la garanzia postuma o ultrattività. Questa garanzia non sarà necessaria per un neolaureato, ma sarà essenziale per un medico appena andato in pensione, perché le richieste di indennizzo potrebbero arrivare fino a 5 o 10 anni dopo la cessazione dell’attività.

 

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